ANALISI DI POLIZZA RC: TERZI, OPERAI, PRODOTTILivello 2 — Report analitico

RC Terzi (RCT) · RC Operai (RCO) · RC Prodotti (RCP)

Contraente
[CONTRAENTE_951] - S.P.A.
Compagnia
[DATO_OSCURATO_3]
Polizza N.
[POLIZZA_2]-LB
Premio annuo lordo
€ 104.218,12

1. Dati generali del rischio

1.1 — Anagrafica del contraente

Contraente
[CONTRAENTE_951] - S.P.A.
Attività assicurata
Produzione di emblemi, sigle, badge ed elementi decorativi di vario tipo per l’industria automobilistica.
Intermediario
[INTERMEDIARIO] & [INTERMEDIARIO] S.R.L.

1.2 — Dati di polizza

Compagnia
[DATO_OSCURATO_3]
Numero di polizza
[POLIZZA_2]-LB
Decorrenza del periodo in vigore
31/12/2025
Scadenza
31/12/2026
Tacito rinnovo
Sì
Frazionamento
Semestrale
Regime temporale
RCP Claims Made (CL14, CL15); RCT, RCO non dichiarato dalle clausole
Retroattività
Non prevista
Garanzia postuma
12 mesi
Forma di copertura
Non dichiarata

1.3 — Entità assicurate

Assicurati oltre il contraente
[ASSICURATO_1]

2. Struttura della copertura

2.1 — Massimali per sezione e regime

Massimale [DATO_OSCURATO_3]
RCT: per sinistro € 5.000.000,00
RCT: per anno assicurativo Non prevista
RCO: per sinistro € 5.000.000,00
RCO: per persona Non prevista
RCP: per sinistro € 5.000.000,00
RCP: per anno assicurativo Non prevista

2.2 — Franchigie e scoperti

Ambito [DATO_OSCURATO_3]
Tipo Valore Minimo Massimo
FRANCHIGIA RCT SU TUTTI I DANNI Franchigia € 1.000,00 Nessun minimo Nessun massimo
FRANCHIGIA RCO Franchigia € 2.500,00 Nessun minimo Nessun massimo
FRANCHIGIA RC PRODOTTI NO USA-CAN-MEX Scoperto 10 % € 10.000,00 € 25.000,00
FRANCHIGIA RC PRODOTTI USA-CAN-MEX Scoperto 10 % € 15.000,00 € 50.000,00
FRANCHIGIA RITIRO PRODOTTI MONDO INTERO Scoperto 10 % € 10.000,00 Nessun massimo
FRANCHIGIA RITIRO PRODOTTI E GARANZIA DI FORNITURA Scoperto 10 % € 50.000,00 Nessun massimo
DANNI PATRIMONIALI RC PRODOTTI Scoperto 10 % € 15.000,00 Nessun massimo

3. Estensioni e garanzie

3.1 — RC Terzi (RCT)

Garanzia [DATO_OSCURATO_3]
Stato Sottolimite Franchigia / scoperto
Danni a cose (garanzia base RCT; la franchigia frontale, se prevista, pesa su tutte le garanzie) Inclusa Nessun sottolimite dedicato € 1.000,00
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori Opzionale, attivata
Condizioni Per le sole attività svolte all'esterno dello stabilimento
€ 300.000,00 € 2.000,00
Danni da furto agevolato da ponteggi o impalcature Opzionale, attivata € 100.000,00 € 2.000,00
Danni alle cose in consegna e custodia Opzionale, attivata € 150.000,00 € 2.000,00
Danni da incendio o esplosione, ricorso terzi Opzionale, attivata € 300.000,00 € 2.000,00
Danni da inquinamento accidentale Opzionale, attivata € 1.000.000,00 10 %
Danni da interruzione o sospensione di attività Opzionale, attivata 30 % € 2.000,00
Postuma per lavori ultimati, installazione e manutenzione Opzionale, attivata
Condizioni Danni verificatisi entro 24 mesi dall'ultimazione lavori
50 % € 2.000,00
Colpa grave dell'assicurato e dei dipendenti Inclusa Nessun sottolimite dedicato Franchigia generale
Committenza auto e affidamento di veicoli Inclusa Nessun sottolimite dedicato Franchigia generale
Danni da errato trattamento dei dati personali (GDPR) Inclusa Nessun sottolimite dedicato Franchigia generale
Spese di difesa legale del datore di lavoro Opzionale, non attivata Non determinato Non determinato
Danni patrimoniali puri Opzionale, non attivata Non determinato Non determinato

3.2 — RC Operai (RCO)

Garanzia [DATO_OSCURATO_3]
Stato Sottolimite Franchigia / scoperto
Danno biologico e differenziale Inclusa Nessun sottolimite dedicato € 2.500,00
Malattie professionali Opzionale, attivata
Condizioni Non opera per malattie manifestatesi dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto
50 % € 5.000,00

3.3 — RC Prodotti (RCP)

Garanzia [DATO_OSCURATO_3]
Stato Sottolimite Franchigia / scoperto
Massimale danni da prodotti sezione RC Prodotti Inclusa Nessun sottolimite dedicato 10 %
Estensione USA e Canada Inclusa Nessun sottolimite dedicato 10 %
Spese di smontaggio e rimontaggio Opzionale, attivata
Condizioni Presenza di piano di ritiro o tracciabilità antecedente
€ 1.000.000,00 10 %
Garanzia di fornitura e mancato uso Opzionale, attivata
Condizioni Aggregato max 500.000 euro per sinistro e anno con la garanzia smontaggio/montaggio
€ 500.000,00 10 %
Danni patrimoniali puri da prodotto Opzionale, attivata € 500.000,00 10 %
Danni da inquinamento da prodotto Inclusa € 1.000.000,00 10 %
Danni al prodotto finito Opzionale, attivata € 3.000.000,00 Non determinato
Interruzione di attività di terzi da prodotto Opzionale, attivata 30 % Franchigia generale
Responsabilità del venditore (vendor's liability) Inclusa
Condizioni In favore di [ASSICURATO_1]
Nessun sottolimite dedicato Franchigia generale

4. Esclusioni

4.1 — Esclusioni

Esclusione [DATO_OSCURATO_3]
Esclusione embarghi e sanzioni economiche o commerciali internazionali. Prevista
Esclusione danni derivanti da guerra, ostilità ed atti di terrorismo. Prevista
Esclusione per contaminazione radioattiva e assemblaggi nucleari esplosivi. Prevista
Esclusione perdite, danni e responsabilità causati o connessi a cyber act. Prevista
Esclusione malattie professionali dalla copertura base RCT/RCO. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «MALATTIE PROFESSIONALI A parziale deroga quanto previsto dalle condizioni di polizza la garanzia malattie professionali non opera inoltre per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra assicurato e persona oggetto della malattia professionale. Limite massimo di indennizzo pari al 50% del massimale alla sezione RCT/O»
Esclusione danni postumi da opere ed installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o merci/prodotti dopo la consegna. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «GARANZIA POSTUMA A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza la garanzia postuma non opera inoltre: - Per i danni che si verifichino oltre 24 mesi dall’ultimazione dei lavori causa del danno. - Per i danni causati direttamente all'oggetto dell’intervento per cui opera la garanzia postuma. Limite massimo di indennizzo pari al 50% del massimale alla sezione RCT/O»
Esclusione danni da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, natanti ed aeromobili. Prevista
Esclusione inquinamento dell'aria, acqua o suolo in RCT. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «A parziale deroga di quanto sopra, l’assicurazione mantiene la sua efficacia per i danni conseguenti a contaminazione, dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.»
Esclusione danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI Limite massimo di indennizzo 300.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni.»
Esclusione danni da furto in sezione RCT. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «DANNI DA FURTO Limite massimo di indennizzo 100.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni.»
Esclusione danni a cose in consegna o custodia e cose movimentate, sollevate, trasportate. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «COSE DI TERZI CONSEGNA CUSTODIA MOVIMENTATE Limite massimo di indennizzo 150.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni.»
Esclusione danni da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «INCENDIO Limite massimo di indennizzo 300.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni.»
Esclusione danni da amianto, silice, asbesto, fumo passivo ed emissioni elettromagnetiche. Prevista
Esclusione spese di sostituzione, riparazione, smontaggio, rimontaggio e controvalore del prodotto. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «MASSIMALE RITIRO PRODOTTI E SMONTAGGIO/MONTAGGIO 1.000.000,00 euro La presente garanzia è operante alla condizione essenziale che per i prodotti oggetti del ritiro sia presente in data antecedente il sinistro e/o una circostanza che potrebbe ragionevolmente essere alla base di un sinistro un piano aziendale di ritiro del prodotto ovvero di tracciabilità dello stesso.»
Esclusione spese ed oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «MASSIMALE RITIRO PRODOTTI E SMONTAGGIO/MONTAGGIO 1.000.000,00 euro La presente garanzia è operante alla condizione essenziale che per i prodotti oggetti del ritiro sia presente in data antecedente il sinistro e/o una circostanza che potrebbe ragionevolmente essere alla base di un sinistro un piano aziendale di ritiro del prodotto ovvero di tracciabilità dello stesso.»
Esclusione prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale. Prevista
Esclusione danni punitivi, multe, penali e sanzioni in genere in RCP. Prevista
Esclusione danni al prodotto finito in cui il prodotto assicurato sia componente o accessorio. Prevista, derogata
Deroga Documento 7: «DANNI AL PRODOTTO FINITO Limite massimo di indennizzo 3.000.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rc prodotti relativa al paese dove si è verificato il danno.»
Esclusione danni da amianto, silice, piombo, formaldeide e campi elettromagnetici in RCP. Prevista
Esclusione responsabilità civili professionali e progettazione/collocazione di attrezzature. Prevista

4.2 — Condizioni particolari e clausole fuori catalogo

  • Copertura del Rivenditore (Vendor's Endorsement). Estende la copertura della responsabilità civile prodotti alla società rivenditrice indicata per la distribuzione e vendita dei prodotti dell'assicurato, con specifiche esclusioni e deducibile applicabile. «It is agreed that the company named as vendor under this certificate or endorsement is included as an insured, but only with respect to the distribution or sale, of the named insured's product in the regular course of the vendor's business»
  • Responsabilita personale di quadri e dirigenti. Copre la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti, collaboratori e lavoratori temporanei per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, considerando terzi anche i dipendenti per morte o lesioni gravi. «L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori temporanei dell’Assicurato, per danni a cose o a persone involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.»
  • Beni in leasing. Estende la copertura alle responsabilità civili gravanti sulle società di leasing derivanti dalla proprietà di beni concessi in locazione finanziaria all'assicurato. «La presente polizza è altresì operante per le responsabilità civili in capo a società di Leasing per responsabilità derivanti dalla proprietà di beni concessi in locazione all'Assicurato.»
  • Spese di difesa legale del datore di lavoro. Prevede la copertura delle spese sostenute dall'assicurato per procedimenti penali legati alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), normative estere analoghe o accuse di omicidio colposo connesse all'attività assicurata. «La Società si obbliga a tenere a Suo carico le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa in procedimenti penali in relazione a: Ø Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81»
  • Estensione qualifica di dipendenti per RCO. Equipara agli effetti della sezione RCO gli amministratori, il presidente del CdA, i consiglieri, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti ai prestatori di lavoro dipendenti. «Agli effetti della garanzia R.C.O. gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione, i consiglieri, l'amministratore unico, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.»
  • Assicurazione smercio e vendita prodotti terzi. Include la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla vendita di prodotti fabbricati da terzi e la vendita dei propri prodotti tramite intermediari o con marchio altrui. «La garanzia prestata dalla presente polizza comprende anche la Responsabilità Civile ai sensi del legge derivante all'Assicurato dalle vendite di prodotti di terzi. Così come si precisa che l'assicurazione vale per i prodotti venduti tramite intermediari, rivenditori e/o depositari, anche con marchio di fabbrica diverso da quello del produttore assicurato.»
  • Lavorazioni o trattamenti su prodotti terzi. Per le lavorazioni e i trattamenti eseguiti su prodotti di terzi, definisce come prodotto assicurato la lavorazione stessa, escludendo dalla copertura il controvalore dei beni lavorati. «Per gli Assicurati che eseguono lavorazioni o trattamenti su prodotti di terzi, si precisa che il prodotto assicurato è costituito da tali lavorazioni; ferma ogni altra condizione di polizza, è tuttavia escluso dalla copertura il controvalore dei prodotti lavorati o trattati.»
  • Cessione di lavori in subappalto. Rende indenne l'assicurato dalla responsabilità civile che ricada su di lui per i danni cagionati a terzi da ditte subappaltatrici durante l'esecuzione dei lavori affidati. «Premesso che l'Assicurato può subappaltare propri lavori, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori.»

5. Analisi delle clausole chiave

Ogni clausola del catalogo è letta sul testo della polizza: la sintesi tecnica, il testo che la regge con l'articolo e la pagina, come opera, ogni affermazione con la sua citazione, e le restrizioni. Importi, date e durate stanno nelle tabelle precedenti: nella scheda il rinvio «in tabella» li indica. Le clausole con perimetro pieno sono raccolte in fondo; le clausole delle sezioni non operanti sono elencate senza valutazione.

Riepilogo delle clausole
Presente 8Con limitazioni 19Perimetro ristretto 2Non rinvenuta 5
Sezione RCT — Responsabilita Civile verso Terzi
CL02 — [RCT] Cose in Consegna / Custodia Con limitazioni
Sintesi tecnica
La copertura include i danneggiamenti alle cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo anche durante il loro impiego, con limiti di risarcimento, franchigia maggiorata ed esclusioni dedicate.
Testo di polizza (documento 7, pag. 9)
«COSE DI TERZI CONSEGNA CUSTODIA MOVIMENTATE Limite massimo di indennizzo 150.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni. […] la società nel limite massimo, per sinistro ed anno assicurativo, della somma indicata nella scheda di polizza alla voce “Cose di terzi consegna custodia movimentate” risponde dei danneggiamenti alle cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, anche durante il loro impiego con l’esclusione dei danni di furto, dei danni subiti da cose oggetto di lavorazione, dei danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza, dei danni alle cose che possano essere considerate come beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.»
Come opera
  • La garanzia copre i danneggiamenti alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo anche durante il loro utilizzo.«risponde dei danneggiamenti alle cose che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, anche durante il loro impiego» (documento 7)
  • Restano esclusi i danni da furto, le cose oggetto di lavorazione, i beni costituenti oggetto diretto dei lavori e i beni strumentali impiegati per l'attività.«con l’esclusione dei danni di furto, dei danni subiti da cose oggetto di lavorazione, dei danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza, dei danni alle cose che possano essere considerate come beni strumentali» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sublimite dedicato per sinistro ed anno
  • Franchigia pari al doppio di quella RCT base
  • Esclusione danni da furto, cose oggetto di lavorazione o beni strumentali
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1766 c.c. (deposito)
  • Art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia)
CL03 — [RCT] Operazioni di Carico e Scarico Con limitazioni
Sintesi tecnica
La garanzia copre i danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o movimentate, applicando il massimale e le franchigie fissate per le cose in consegna e custodia.
Testo di polizza (documento 7)
«La garanzia nei limiti delle somme assicurate nella scheda di polizza alla voce “Cose di terzi consegna custodia movimentate” risponde anche per danni subiti dalle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, movimentate.»
Limitazioni rilevate
  • Sottolimite dedicato per sinistro ed anno
  • Franchigia pari al doppio di quella RCT base
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia)
  • Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)
1 testo esteso non verificato: mostrata la citazione del verdetto; 1 affermazione omessa: citazione non verificata sul documento
CL04 — [RCT] Inquinamento Accidentale Con limitazioni
Sintesi tecnica
La copertura tutela i danni da contaminazione accidentale di acqua, aria o suolo dovuti unicamente a rottura accidentale di impianti e condutture, con sublimite e scoperto specifici.
Testo di polizza (documento 7, pag. 9)
«DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE RCT Limite indennizzo 1.000.000,00 euro per sinistro ed annualità assicurativa. scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro […] A parziale deroga di quanto sopra, l’assicurazione mantiene la sua efficacia per i danni conseguenti a contaminazione, dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.»
Come opera
  • L'inquinamento è coperto solo per contaminazione scaturita da rottura accidentale di impianti e condutture.«per i danni conseguenti a contaminazione, dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sottolimite dedicato per sinistro ed annualità
  • Scoperto percentuale con importo minimo
  • Copertura circoscritta alla sola rottura accidentale di impianti e condutture
Norme della clausola (dal catalogo)
  • D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
  • Art. 2050 c.c. (esercizio di attivita pericolose)
CL05 — [RCT] Interruzione di Attivita di Terzi Con limitazioni
Sintesi tecnica
La polizza risponde dei danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi a condizione che conseguano a un sinistro risarcibile a termini di contratto.
Testo di polizza (documento 7, pag. 9)
«SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITA RCT Limite massimo di indennizzo pari al 30% del massimale alla sezione RCT/O con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni. […] L'assicurazione comprende altresì, entro il massimale di polizza RCT/O, i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, d’attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purchè conseguenti ad altro sinistro risarcibile a termini di polizza.»
Come opera
  • I danni derivanti da sospensioni o interruzioni di attività di terzi sono garantiti purché siano conseguenza di altro sinistro indennizzabile a termini di polizza.«i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, d’attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purchè conseguenti ad altro sinistro risarcibile a termini di polizza.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sottolimite percentuale sul massimale di sezione
  • Franchigia pari al doppio della franchigia RCT base
  • Operatività condizionata alla derivazione da altro sinistro risarcibile
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante)
  • Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)
CL06 — [RCT] Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori (Property worked upon) Perimetro ristretto
Sintesi tecnica
La copertura delle opere in costruzione o su cui si eseguono i lavori è circoscritta esclusivamente alle attività svolte al di fuori dello stabilimento aziendale, entro un limite dedicato.
Testo di polizza (documento 7, pag. 9)
«COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI Limite massimo di indennizzo 300.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni. […] ALLE OPERE IN COSTRUZIONE ED A QUELLE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI, tuttavia la società nel limite massimo, per sinistro ed anno assicurativo, della somma indicata nella scheda di polizza alla voce “Cose su cui si eseguono lavori” risponde dei danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori per le sole attività svolte all’esterno dello stabilimento dell’assicurato.»
Come opera
  • La società indennizza i danni alle opere e alle cose su cui si eseguono i lavori esclusivamente per attività svolte fuori dallo stabilimento.«risponde dei danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori per le sole attività svolte all’esterno dello stabilimento dell’assicurato.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Operatività limitata alle sole attività svolte all'esterno dello stabilimento
  • Sottolimite dedicato per sinistro ed anno
  • Franchigia pari al doppio di quella RCT base
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1655 c.c. (appalto)
CL07 — [RCT] Ricorso Terzi da Incendio (o Scoppio) Con limitazioni
Sintesi tecnica
La garanzia copre la responsabilità verso terzi per danni derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, entro un limite di indennizzo e con franchigia dedicata.
Testo di polizza (documento 7, pag. 9)
«INCENDIO Limite massimo di indennizzo 300.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni. […] DA INCENDIO DI COSE DELL’ASSICURATO O DA LUI DETENUTE, tuttavia la società nel limite massimo, per sinistro ed anno assicurativo, della somma indicata nella scheda di polizza alla voce “Incendio” risponde dei danni arrecati a terzi da incendio delle cose dell’assicurato o da lui detenute con indicazione del relativo limite di indennizzo;»
Come opera
  • L'assicurazione risponde entro il limite pattuito dei danni arrecati a terzi dovuti a incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute.«risponde dei danni arrecati a terzi da incendio delle cose dell’assicurato o da lui detenute con indicazione del relativo limite di indennizzo;» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sottolimite dedicato per sinistro ed anno
  • Franchigia pari al doppio di quella RCT base
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 2051 c.c. (custodia)
  • Art. 2050 c.c. (attività pericolosa)
CL25 — [RCT] Cross-Liability e Separazione Assicurati Perimetro ristretto
Sintesi tecnica
Non è prevista una clausola generale di separazione assicurati; la reciproca qualifica di terzi è limitata ai rapporti tra assicurato, dipendenti e imprese appaltatrici o per lesioni gravi tra lavoratori.
Testo di polizza (documento 7, pag. 28)
«l'Assicurato e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Ferma l’esclusione delle responsabilità civile di dette imprese. […] Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.»
Come opera
  • Nei lavori concessi in appalto o subappalto l'assicurato, le imprese incaricate e i rispettivi dipendenti assumono reciprocamente la qualifica di terzi.«l'Assicurato e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Ferma l’esclusione delle responsabilità civile di dette imprese.» (documento 7)
  • I dipendenti dell'assicurato sono considerati terzi unicamente a fronte di lesioni gravi, gravissime o morte.«sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Assenza di una disciplina generale di separazione degli assicurati
  • Qualifica di terzi ristretta ai rapporti di committenza lavori e ai casi di morte o lesioni gravi dei prestatori di lavoro
CL26 — [RCT] Primary e Non-Contributory (rinuncia alla concorrenza) Non rinvenuta
Sintesi tecnica
La polizza non contiene alcuna pattuizione di copertura primaria o rinuncia alla concorrenza con altre coperture assicurative.
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1910 c.c. (assicurazione presso piu assicuratori)
CL29 — [RCT] Errato Trattamento dei Dati Personali (GDPR) Con limitazioni
Sintesi tecnica
La polizza include i danni involontariamente arrecati a terzi per violazione delle normative sul trattamento dati personali, purché strettamente strumentale all'attività e con esclusione di incidenti informatici.
Testo di polizza (documento 7)
«Fermo restando quanto previsto dall’Art. 4 al punto b/2 La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e loro successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione.»
Come opera
  • La copertura per la protezione dei dati è subordinata alla condizione che il trattamento sia strettamente strumentale all'esercizio delle attività assicurate.«La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Limitata alle sole violazioni non intenzionali
  • Trattamento dati vincolato alla stretta strumentalità con l'attività assicurata
  • Esclusione delle perdite informatiche e delle sanzioni amministrative
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 82 Reg. (UE) 2016/679 (diritto al risarcimento e responsabilità)
  • Art. 83 Reg. (UE) 2016/679 (condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie)
CL30 — [RCT] Garanzia Postuma Lavori e Installazioni Con limitazioni
Sintesi tecnica
La copertura per danni successivi all'ultimazione di interventi presso terzi opera entro limiti temporali ristretti dalla fine lavori, con sottolimite percentuale, franchigia dedicata ed esclusioni sui beni oggetto dei lavori.
Testo di polizza (documento 7)
«GARANZIA POSTUMA A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza la garanzia postuma non opera inoltre: - Per i danni che si verifichino oltre 24 mesi dall’ultimazione dei lavori causa del danno. - Per i danni causati direttamente all'oggetto dell’intervento per cui opera la garanzia postuma. Limite massimo di indennizzo pari al 50% del massimale alla sezione RCT/O con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni. […] L'Assicurazione è prestata per i danni verificatesi durante il periodo di validità dell'assicurazione ed in ogni caso nei limiti dei termini massimi prescrittivi di legge verso il terzo, purché denunciati alla Società non oltre due anni dalla cessazione del contratto.»
Come opera
  • La garanzia postuma non opera per i danni che si manifestino decorsi oltre ventiquattro mesi dal compimento dei lavori.«- Per i danni che si verifichino oltre 24 mesi dall’ultimazione dei lavori causa del danno.» (documento 7)
  • Restano esclusi dalla copertura i danni direttamente arrecati alle cose costituenti oggetto dell'intervento manutentivo o installativo.«- Per i danni causati direttamente all'oggetto dell’intervento per cui opera la garanzia postuma.» (documento 7)
  • I sinistri devono essere comunicati alla società entro il termine massimo di due anni successivi alla cessazione del contratto.«purché denunciati alla Società non oltre due anni dalla cessazione del contratto.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sottolimite pari alla metà del massimale di sezione
  • Franchigia pari al doppio della franchigia RCT base
  • Danni risarcibili solo se verificatisi entro ventiquattro mesi dall'ultimazione dei lavori
  • Esclusione del danno diretto all'oggetto dell'intervento
  • Termine perentorio di denuncia entro due anni dalla cessazione contrattuale
CL32 — [RCT] Danni a Condutture e Impianti Sotterranei Non rinvenuta
Sintesi tecnica
La polizza non prevede alcuna clausola o pattuizione specifica relativa alla copertura della responsabilità civile per danni a condutture, cavi e impianti sotterranei.
CL33 — [RCT] Danni da Furto Agevolato da Ponteggi e Opere Provvisionali Con limitazioni
Sintesi tecnica
Copertura dei danni da furto di cose detenute durante lavori eseguiti all'esterno dello stabilimento o cagionati a terzi mediante l'uso di ponteggi ed impalcature eretti dall'assicurato, soggetta a sottolimite dedicato e franchigia maggiorata.
Testo di polizza (documento 7, pag. 23)
«DA FURTO, tuttavia la società nel limite massimo, per sinistro ed anno assicurativo, della somma indicata nella scheda di polizza alla voce “Furto” risponde dei danni da furto di cose da lui detenute per danni occorsi durante lavori effettuati in ambienti e/o luoghi diversi dallo stabilimento dell’assicurato anche se i danni da furto sono stati cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal contraente e/o assicurato sempreché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato. L’estensione è valida solo se richiamata nella scheda di polizza con indicazione del relativo limite di indennizzo […] DANNI DA FURTO Limite massimo di indennizzo 100.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni.»
Come opera
  • La garanzia furto opera per i danni occorsi durante lavori eseguiti in ambienti e luoghi diversi dallo stabilimento dell'assicurato.«risponde dei danni da furto di cose da lui detenute per danni occorsi durante lavori effettuati in ambienti e/o luoghi diversi dallo stabilimento dell’assicurato» (documento 7)
  • La copertura include i furti agevolati dall'uso di impalcature e ponteggi eretti dal contraente o assicurato purché ne ricada la responsabilità.«anche se i danni da furto sono stati cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal contraente e/o assicurato sempreché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato.» (documento 7)
  • L'indennizzo massimo è stabilito in — importo in tabella con applicazione del doppio della franchigia ordinaria.«DANNI DA FURTO Limite massimo di indennizzo 100.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rct su tutti i danni.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • sottolimite dedicato per sinistro ed anno assicurativo
  • franchigia dedicata raddoppiata
  • limitazione alle sole attività e lavori svolti all'esterno dello stabilimento
1 dato delle tabelle sostituito dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
Sezione RCO — Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro
CL10 — [RCO] Malattie Professionali Con limitazioni
Sintesi tecnica
Estensione della sezione prestatori alle malattie professionali tabellate e giudizialmente riconosciute, con espressa esclusione di silicosi e asbestosi, delimitazione temporale per patologie manifestate dopo la fine del rapporto e termini specifici di denuncia post-contrattuale, con sottolimite e franchigia dedicati.
Testo di polizza (documento 7, pag. 9)
«MALATTIE PROFESSIONALI A parziale deroga quanto previsto dalle condizioni di polizza la garanzia malattie professionali non opera inoltre per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra assicurato e persona oggetto della malattia professionale. Limite massimo di indennizzo pari al 50% del massimale alla sezione RCT/O con una franchigia pari al doppio della franchigia Rco. […] La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è, estesa al rischio delle malattie professionali […] S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi. L’assicurazione vale per le malattie insorte, manifestatesi e denunciate durate il periodo di assicurazione […] In caso di cessazione del periodo di assicurazione saranno ritenute valide le denunce di malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione e denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.»
Come opera
  • Sono escluse dalla copertura le conseguenze derivanti da silicosi e asbestosi.«S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.» (documento 7)
  • La garanzia non copre le malattie manifestatesi oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.«la garanzia malattie professionali non opera inoltre per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra assicurato e persona oggetto della malattia professionale.» (documento 7)
  • In caso di cessazione della polizza le malattie insorte e manifestatesi devono essere denunciate entro 24 mesi.«In caso di cessazione del periodo di assicurazione saranno ritenute valide le denunce di malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione e denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • sottolimite dedicato
  • franchigia dedicata maggiorata
  • esclusione specifica per silicosi e asbestosi
  • termine massimo di manifestazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro
  • termine decadenziale per la denuncia successiva alla cessazione del contratto
Norme della clausola (dal catalogo)
  • D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul lavoro)
  • D.P.R. 1124/65 (assicurazione obbligatoria malattie professionali)
CL13 — [RCO] Infortunio in Itinere Non rinvenuta
Sintesi tecnica
La polizza non contiene alcuna pattuizione né menzione relativa alla copertura degli infortuni occorsi ai lavoratori in itinere.
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 12 D.Lgs. 38/2000 (infortunio in itinere)
  • Artt. 10-11 D.P.R. 1124/65 (regresso INAIL)
Sezione RCP — Responsabilita Civile da Prodotti
CL15 — [RCP] Responsabilita per Prodotto Difettoso Con limitazioni
Sintesi tecnica
La garanzia copre le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo contrattuale, senza data di retroattività indicata e con termini specifici per la notifica delle circostanze note.
Testo di polizza (ART. 6 – VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA, pag. 32)
«L'ASSICURAZIONE VALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE E DENUNCIATE ALLA SOCIETÀ.»
Come opera
  • La copertura opera per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione.«L'ASSICURAZIONE VALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE E DENUNCIATE ALLA SOCIETÀ.» (documento 7)
  • Le circostanze note comunicate tempestivamente permettono la ricezione di richieste di risarcimento fino a — durata in tabella dopo la cessazione contrattuale.«in tutti gli altri casi detto limite viene elevato a 12 mesi o diverso termine se indicato nella scheda di polizza alla voce TERMINE DENUNCIA CIRCOSTANZA.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Nessuna data di retroattività espressa nel certificato
  • Denuncia circostanze entro periodo di polizza o — durata in tabella dalla cessazione
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 114-127 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
  • Dir. 85/374/CEE (responsabilità per danno da prodotti difettosi, per i prodotti immessi sul mercato prima del 9 dicembre 2026)
  • Dir. (UE) 2024/2853 (responsabilità per danno da prodotti difettosi, software compreso, per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026)
2 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
CL16 — [RCP] Rinuncia alla Rivalsa Non rinvenuta
Sintesi tecnica
Nessuna clausola di rinuncia alla rivalsa o surrogazione a favore di terzi o controparti risulta disciplinata nella sezione RC Prodotti.
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1916 c.c. (diritto di surrogazione dell'assicuratore)
CL17 — [RCP] Ritiro Prodotti (Product Recall) Con limitazioni
Sintesi tecnica
La polizza rimborsa i costi sostenuti per le campagne di ritiro dei prodotti difettosi, subordinandone l'efficacia alla previa esistenza di un piano aziendale di ritiro o tracciabilità e applicando limiti aggregati e franchigie.
Testo di polizza (documento 7)
«La presente garanzia è operante alla condizione essenziale che per i prodotti oggetti del ritiro sia presente in data antecedente il sinistro e/o una circostanza che potrebbe ragionevolmente essere alla base di un sinistro un piano aziendale di ritiro del prodotto ovvero di tracciabilità dello stesso.»
Come opera
  • La garanzia richiede che prima del sinistro esista un piano aziendale di ritiro o un sistema di tracciabilità del prodotto.«La presente garanzia è operante alla condizione essenziale che per i prodotti oggetti del ritiro sia presente in data antecedente il sinistro e/o una circostanza che potrebbe ragionevolmente essere alla base di un sinistro un piano aziendale di ritiro del prodotto ovvero di tracciabilità» (documento 7)
  • Per le garanzie di ritiro e smontaggio o fornitura è previsto un limite complessivo annuo di — importo in tabella.«in nessun caso la Compagnia, per sinistro ed anno assicurativo, liquiderà somma superiore ad Euro 500.000,00 per sinistri che rientrino in anzidette garanzie.» (documento 7)
  • È fatto divieto assoluto all'assicurato di comunicare o pubblicizzare a terzi l'esistenza della garanzia di ritiro.«Pena la perdita totale al diritto alla liquidazione, all’Assicurato e/o altri soggetti che commercializzano i prodotti oggetto della presente assicurazione, è fatto divieto anche in caso di sinistro salvo l’autorizzazione del Coverholder a pubblicizzare o semplicemente comunicare la presente […]» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Condizione essenziale del piano di ritiro/tracciabilità antecedente
  • Sublimite aggregato di — importo in tabella per sinistro e anno
  • Scoperto — importo in tabella con minimo — importo in tabella
  • Divieto di comunicare l'esistenza della polizza a terzi
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 104 D.Lgs. 206/2005 (obblighi e informazione degli operatori economici)
  • Artt. 36-37 Reg. (UE) 2023/988 (avviso di richiamo e rimedi in caso di richiamo)
4 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
CL18 — [RCP] Danni Patrimoniali Puri (incl. Smontaggio/Rimontaggio) Con limitazioni
Sintesi tecnica
La copertura include le perdite patrimoniali sofferte da clienti o terzi per mancata prestazione funzionale del prodotto, soggetta a sottolimite dedicato, franchigia minima ed esclusioni specifiche per brevetti e salvataggio.
Testo di polizza (documento 7, pag. 8)
«DANNI PATRIMONIALI RC PRODOTTI Limite massimo di indennizzo 500.000,00 euro scoperto 10% del danno con il minimo di 15.000,00»
Come opera
  • La clausola risarcisce perdite patrimoniali per prodotti difettosi anche in assenza di danni contestuali a persone o cose.«Il tutto ancorché non conseguente a sinistro indennizzabile a termine di polizza (assenza di altri contestuali danni a cose e/o persone).» (documento 7)
  • La copertura per danni patrimoniali è soggetta a uno scoperto del — importo in tabella con franchigia minima di — importo in tabella.«Limite massimo di indennizzo 500.000,00 euro scoperto 10% del danno con il minimo di 15.000,00» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sublimite di — importo in tabella
  • Scoperto — importo in tabella con minimo — importo in tabella
  • Esclusi brevetti, crediti, costi di ritiro e operazioni di salvataggio
  • Divieto di divulgare la garanzia
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)
  • Art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante)
5 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
CL19 — [RCP] Garanzia di Fornitura (incl. Fornitura Componenti) Con limitazioni
Sintesi tecnica
La garanzia copre il ritiro e le spese sostenute da terzi per prodotti non funzionali, includendo parzialmente il controvalore del bene da sostituire entro un sottolimite percentuale stabilito.
Testo di polizza (documento 7, pag. 7)
«MASSIMALE RITIRO PRODOTTI E GARANZIA DI FORNITURA 500.000,00 euro E' altresì risarcibile nel limite massimo del 10% del massimale previsto per questa garanzia il controvalore del prodotto da sostituire nel caso non fosse possibile la sua riparazione.»
Come opera
  • Il controvalore del prodotto da rimpiazzare è liquidabile fino al — importo in tabella del massimale previsto per la garanzia fornitura.«E' altresì risarcibile nel limite massimo del 10% del massimale previsto per questa garanzia il controvalore del prodotto da sostituire nel caso non fosse possibile la sua riparazione.» (documento 7)
  • Sulla garanzia ritiro e fornitura si applica uno scoperto del — importo in tabella con minimo di — importo in tabella.«FRANCHIGIA RITIRO PRODOTTI E GARANZIA DI FORNITURA Scoperto 10% del danno con il minimo di 50.000,00 euro» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sublimite aggregato di — importo in tabella per sinistro e anno
  • Controvalore rimborsabile fino al — importo in tabella del massimale (— importo in tabella)
  • Scoperto — importo in tabella con minimo — importo in tabella
  • Piano di ritiro o tracciabilità preesistente obbligatorio
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi)
  • Art. 1497 c.c. (mancanza di qualita)
  • Art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili)
  • Art. 114 Codice Consumo (D.Lgs. 206/2005, responsabilita produttore)
  • Art. 117 Codice Consumo (prodotti difettosi)
8 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
CL20 — [RCP] Contaminazione Merci Non rinvenuta
Sintesi tecnica
Nessuna clausola relativa alla contaminazione di merci, alimenti o materie prime risulta prevista dal testo contrattuale.
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Reg. CE 178/2002 (sicurezza alimentare e tracciabilita)
  • Artt. 114-127 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
CL21 — [RCP] Esposizione USA/Canada (Punitive Damages) Con limitazioni
Sintesi tecnica
Per le esportazioni dirette in Nord America la copertura esclude categoricamente i danni punitivi ed esemplari e l'inquinamento, integrando i costi legali all'interno del massimale con scoperto maggiorato.
Testo di polizza (documento 7, pag. 31)
«L’ESTENSIONE DI CUI SOPRA NON SI APPLICHERÀ IN NESSUN CASO A RISARCIMENTI O DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE, SIA CHE ESSI SIANO IN FORMA DI MULTE, PENALI, MOLTIPLICAZIONE DI RISARCIMENTI O DANNI COMPENSATORI, O IN QUALSIASI ALTRA FORMA.»
Come opera
  • I risarcimenti punitivi o esemplari sono esclusi sotto qualsiasi forma per le esportazioni dirette nordamericane.«L’ESTENSIONE DI CUI SOPRA NON SI APPLICHERÀ IN NESSUN CASO A RISARCIMENTI O DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE, SIA CHE ESSI SIANO IN FORMA DI MULTE, PENALI, MOLTIPLICAZIONE DI RISARCIMENTI O DANNI COMPENSATORI, O IN QUALSIASI ALTRA FORMA.» (documento 7)
  • Il massimale della sezione include tutte le spese legali e gli onorari per sinistri in territorio nordamericano.«il Massimale della SEZIONE RC PRODOTTI deve intendersi quale limite massimo per singolo reclamo, intendendosi compresi nella definizione di “reclamo/danno" risarcimenti compensatori, spese dell'attore, onerari e spese nonché le spese legali relative.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Danni punitivi o esemplari totalmente esclusi
  • Esclusi danni da inquinamento e spese di bonifica in USA/CAN/MEX
  • Massimale comprensivo di spese legali (inclusive of costs)
  • Scoperto — importo in tabella min. — importo in tabella e max — importo in tabella
3 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
CL28 — [RCP] Danno al Prodotto Finito (danno da incorporazione) Con limitazioni
Sintesi tecnica
La garanzia estende la copertura ai danni materiali causati al bene finale nel quale il componente fabbricato dall'assicurato risulti incorporato, applicando un sottolimite e franchigia raddoppiata.
Testo di polizza (documento 7, pag. 10)
«DANNI AL PRODOTTO FINITO Limite massimo di indennizzo 3.000.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rc prodotti relativa al paese dove si è verificato il danno.»
Come opera
  • La polizza estende la garanzia ai danni causati al bene finale in cui il manufatto dell'assicurato sia componente.«Tuttavia la società nel limite massimo, per sinistro ed anno assicurativo, della somma indicata nella scheda di polizza alla voce “Danno al prodotto finito” risponde dei danni oggetto della presente esclusione.» (documento 7)
  • Alla copertura del prodotto finito si applica una franchigia pari al doppio dello scoperto previsto per la nazione del sinistro.«DANNI AL PRODOTTO FINITO Limite massimo di indennizzo 3.000.000,00 euro con una franchigia pari al doppio della franchigia Rc prodotti relativa al paese dove si è verificato il danno.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sublimite di — importo in tabella per sinistro e anno
  • Franchigia pari al doppio dello scoperto RCP del paese dell'evento
1 dato delle tabelle sostituito dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
CL34 — [RCP] Inquinamento Accidentale da Prodotti Con limitazioni
Sintesi tecnica
La polizza deroga all'esclusione generale coprendo i danni da inquinamento accidentale originati dai prodotti, con massimale e scoperto dedicati ma con esclusione delle esportazioni in Nord America.
Testo di polizza (documento 7, pag. 10)
«DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE SEZIONE RC PROD Limite indennizzo 1.000.000,00 euro per sinistro ed annualità assicurativa. scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro»
Come opera
  • Vengono indennizzati i risarcimenti per inquinamento ambientale accidentale, improvviso e imprevedibile causato dal prodotto.«per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, derivante da o in connessione con qualsiasi Prodotto descritto nella Scheda di Copertura.» (documento 7)
  • La copertura per inquinamento da prodotto non opera per le esportazioni dirette verso Stati Uniti, Canada e Messico.«RELATIVAMENTE ALLA ESTENSIONE DI CUI SOPRA, QUESTA POLIZZA NON OPERA PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO A SEGUITO DI: 1. DANNI ALLA PERSONA, LESIONI PERSONALI, PERDITE DI O DANNI A O PERDITA D'USO DI BENI DIRETTAMENTE CAUSATI DA INQUINAMENTO» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Sublimite di — importo in tabella (— importo in tabella in CP) per sinistro e anno
  • Scoperto — importo in tabella con minimo — importo in tabella
  • Esclusione totale per esportazioni dirette in USA, Canada e Messico
4 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
Clausole Trasversali (RCT/RCO/RCP)
CL22 — [Trasversale] Dolo e Colpa Grave dei Dipendenti Con limitazioni
Sintesi tecnica
La polizza include per la responsabilità verso terzi i danni derivanti da fatto doloso delle persone di cui l'assicurato debba rispondere ed estende la garanzia alla colpa grave dell'assicurato e del contraente, mentre nella sezione prodotti la deroga espressa per il fatto doloso dei preposti non viene riproposta.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere. […] Devono altresì intendersi assicurati i sinistri causati da colpa grave, dell'assicurato e/o del contraente e/o persone delle quali l'assicurato debba rispondere.»
Come opera
  • La copertura per terzi comprende la responsabilità civile riconducibile all'assicurato per il fatto doloso di soggetti dei quali debba rispondere.«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.» (documento 7)
  • La garanzia copre espressamente gli eventi dannosi originati da colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone di cui si risponde.«Devono altresì intendersi assicurati i sinistri causati da colpa grave, dell'assicurato e/o del contraente e/o persone delle quali l'assicurato debba rispondere.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Operatività espressa del fatto doloso dei preposti presente in RCT ma non richiamata in RCP
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1900 c.c. (sinistri causati con dolo o colpa grave)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti)
  • Art. 2087 c.c. (tutela condizioni di lavoro)
CL23 — [Trasversale] Gestione del Sinistro e Spese di Resistenza Con limitazioni
Sintesi tecnica
La compagnia assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie designando legali e tecnici fino a quando ne ha interesse, rimborsando le spese di resistenza entro il quarto del massimale, mentre per l'estensione territoriale nordamericana le spese legali e peritali risultano incluse all'interno del massimale di polizza.
Testo di polizza (ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA, pag. 18)
«La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. […] Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. […] LA SOCIETÀ NON RIMBORSA LE SPESE INCONTRATE DALL’ASSICURATO PER I LEGALI O I TECNICI CHE NON SIANO DA ESSA DESIGNATI […] RELATIVAMENTE ALL'ESTENSIONE DI CUI SOPRA IL MASSIMALE DELLA SEZIONE RC PRODOTTI DEVE INTENDERSI QUALE LIMITE MASSIMO PER SINGOLO RECLAMO, INTENDENDOSI COMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI “RECLAMO/DANNO" RISARCIMENTI COMPENSATORI, SPESE DELL'ATTORE, ONERARI E SPESE NONCHÉ LE SPESE LEGALI RELATIVE.»
Come opera
  • La compagnia si fa carico delle spese di resistenza entro il quarto del massimale stabilito per il danno contestato.«Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.» (documento 7)
  • La compagnia non prevede il rimborso delle spese per legali o tecnici che non siano stati da essa direttamente incaricati.«LA SOCIETÀ NON RIMBORSA LE SPESE INCONTRATE DALL’ASSICURATO PER I LEGALI O I TECNICI CHE NON SIANO DA ESSA DESIGNATI» (documento 7)
  • Per i sinistri legati a esportazioni dirette nordamericane il massimale include le spese legali, i compensi e gli onorari.«RELATIVAMENTE ALL'ESTENSIONE DI CUI SOPRA IL MASSIMALE DELLA SEZIONE RC PRODOTTI DEVE INTENDERSI QUALE LIMITE MASSIMO PER SINGOLO RECLAMO, INTENDENDOSI COMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI “RECLAMO/DANNO" RISARCIMENTI COMPENSATORI, SPESE DELL'ATTORE, ONERARI E SPESE NONCHÉ LE SPESE LEGALI RELATIVE.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Spese entro il quarto del massimale
  • Non rimborsati legali non designati
  • Per USA/Canada/Messico spese legali comprese nel massimale
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1917 c.3 c.c. (spese di resistenza, limite del quarto del massimale)
  • Art. 1917 c.4 c.c. (chiamata in causa dell'assicuratore)
CL24 — [Trasversale] Regime Temporale di Polizza / Claims Made Con limitazioni
Sintesi tecnica
La copertura adotta un'impostazione temporale disomogenea, operando a insorgenza del fatto per la responsabilità verso terzi e prestatori di lavoro e a richiesta di risarcimento per la responsabilità prodotti, senza indicazione contrattuale di una data di retroattività e con estensione postuma per circostanze circoscritta a — durata in tabella.
Testo di polizza (ART. 6 - VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA, pag. 25)
«LA POLIZZA LIMITATAMENTE ALLA PRESENTE SEZIONE R.C.T.-R.C.O. COPRE I SINISTRI CHE SI VERIFICANO NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE INDICATO IN POLIZZA INTENDENDOSI PER SINISTRO IL FATTO/EVENTO DANNOSO PER CUI È STIPULATA L'ASSICURAZIONE. […] L'ASSICURAZIONE VALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE E DENUNCIATE ALLA SOCIETÀ. […] UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SARÀ CONSIDERATA DENUNCIATA ALLA SOCIETÀ QUANDO LA COMUNICAZIONE DELLA STESSA VERRÀ TRASMESSA PER LA PRIMA VOLTA ALLA SOCIETÀ DURANTE IL PERIODO D'ASSICURAZIONE […] SARANNO INOLTRE RITENUTE DENUNCIATE ALLA SOCIETÀ LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DALLE CIRCOSTANZE COMUNICATE ALLA SOCIETÀ DURANTE IL PERIODO D'ASSICURAZIONE ED IN CONFORMITÀ CON IL PRESENTE ART 07, LETTERA B) E PER LA PRIMA VOLTA COMUNICATE PER ISCRITTO, AGLI ASSICURATI ED ALLA SOCIETÀ, IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL PERIODO D'ASSICURAZIONE MA ENTRO 15 GIORNI DA TALE DATA NEL CASO DI CONTRATTO CESSATO A SEGUITO DI DISDETTA E/O RECESSO DA PARTE DEL CONTRAENTE, O MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STESSO DEL RINNOVO SE PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALLE MEDESIME […]»
Come opera
  • Le garanzie verso terzi e verso prestatori di lavoro operano per i sinistri verificatisi nel periodo contrattuale, intesi come fatto dannoso.«LA POLIZZA LIMITATAMENTE ALLA PRESENTE SEZIONE R.C.T.-R.C.O. COPRE I SINISTRI CHE SI VERIFICANO NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE INDICATO IN POLIZZA INTENDENDOSI PER SINISTRO IL FATTO/EVENTO DANNOSO PER CUI È STIPULATA L'ASSICURAZIONE.» (documento 7)
  • La garanzia per i prodotti opera per le richieste risarcitorie rivolte per la prima volta durante il periodo assicurativo e contestualmente denunciate.«L'ASSICURAZIONE VALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE E DENUNCIATE ALLA SOCIETÀ.» (documento 7)
  • La richiesta risarcitoria susseguente a una circostanza regolarmente denunciata viene considerata come sinistro occorso durante il periodo di validità contrattuale.«Ogni eventuale Richiesta di risarcimento che derivasse da tale circostanza comunicata alla Società, sarà ritenuta a tutti gli effetti quale Richiesta di risarcimento e quindi Sinistro avvenuto durante il Periodo di assicurazione.» (documento 7)
  • Il termine per denunciare richieste conseguenti a circostanze note dopo la cessazione contrattuale è fissato in — durata in tabella.«TERMINE DENUNCIA CIRCOSTANZA Sinistri, sezione RCP, 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.» (documento 7)
Limitazioni rilevate
  • Regime asimmetrico (loss occurrence per RCT/RCO e claims made per RCP)
  • RCP priva di data di retroattività espressa
  • Postuma per reclami da circostanze limitata a — durata in tabella
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilita civile)
  • Art. 1932 c.c. (norme inderogabili)
3 dati delle tabelle sostituiti dal rinvio alla tabella: il dato sta nelle tabelle del report
Clausole con perimetro pieno (8)
CL01 — [RCT] Oggetto e Ambito della Copertura Presente
Sintesi tecnica
La polizza tiene indenne l'assicurato di quanto dovuto a titolo di risarcimento per danni a terzi cagionati per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, inclusi i fatti dolosi di persone delle quali debba rispondere.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.»
Come opera
  • La società indennizza le somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per danni a terzi consistenti in morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni cagionati a terzi per […]» (documento 7)
  • La copertura include la responsabilità civile imputabile per fatto doloso commesso da persone delle quali l'assicurato sia chiamato a rispondere.«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.» (documento 7)
  • Non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore.«NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.: a) IL LEGALE RAPPRESENTANTE, IL SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, L'AMMINISTRATORE.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilita civile)
  • Art. 1910 c.c. (assicurazione presso piu assicuratori)
CL08 — [RCT] RC Committenza / Subappaltatori Presente
Sintesi tecnica
L'assicurazione include la responsabilità imputabile all'assicurato committente per danni causati a terzi da ditte subappaltatrici o appaltatrici durante l'esecuzione dei lavori.
Testo di polizza (documento 7, pag. 28)
«Premesso che l'Assicurato può subappaltare propri lavori, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. […] La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all’attività indicata nella Scheda di Copertura»
Come opera
  • È assicurata la responsabilità che ricada sull'assicurato per i danni provocati a terzi da imprese subappaltatrici nell'esecuzione dei lavori.«è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1655 c.c. (appalto)
  • Art. 1656 c.c. (subappalto)
  • Art. 2049 c.c. (committenti)
CL31 — [RCT] Committenza Auto e Veicoli dei Dipendenti Presente
Sintesi tecnica
Estensione della responsabilità civile verso terzi alla committenza di autovetture, ciclomotori e motocicli condotti da soggetti di cui l'assicurato si avvalga, purché i veicoli non siano di sua proprietà né allo stesso intestati, locati o concessi in usufrutto, compresi i danni cagionati ai soggetti terzi trasportati.
Testo di polizza (documento 7)
«L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da persone della cui opera questi si avvalga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.»
Come opera
  • La copertura include i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati a bordo dei veicoli.«La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilita dei committenti)
1 affermazione omessa: citazione non verificata sul documento
CL09 — [RCO] Oggetto e Ambito della Copertura Presente
Sintesi tecnica
Copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sia per le azioni di rivalsa e regresso previdenziali sia per il risarcimento dei danni civilistici eccedenti o non indennizzati dalla disciplina obbligatoria, applicata a dipendenti, parasubordinati, distaccati e somministrati.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile: - ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23/2/2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000. - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e D.Lgs. 23/2/2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000, lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati come definiti nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e eventuali successive modifiche.»
Come opera
  • L'assicuratore tiene indenne l'assicurato per il risarcimento di infortuni subiti dai prestatori di lavoro e parasubordinati sia per rivalse di legge sia per responsabilità civile complementare.«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile: - ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124» (documento 7)
  • La garanzia verso i prestatori di lavoro è subordinata alla regolarità dell'assicurato rispetto agli obblighi assicurativi obbligatori.«L’Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 10-11 D.P.R. 1124/65 (T.U. INAIL, regresso e surroga)
  • Art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro)
CL11 — [RCO] Dolo e Colpa Grave (Datore di Lavoro e Dipendenti) Presente
Sintesi tecnica
Inclusione espressa dei sinistri causati da colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone di cui l'assicurato debba rispondere, oltre alla copertura della responsabilità per fatto doloso dei propri collaboratori e dipendenti.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere. […] Devono altresì intendersi assicurati i sinistri causati da colpa grave, dell'assicurato e/o del contraente e/o persone delle quali l'assicurato debba rispondere.»
Come opera
  • La polizza assicura espressamente i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone di cui debba rispondere.«Devono altresì intendersi assicurati i sinistri causati da colpa grave, dell'assicurato e/o del contraente e/o persone delle quali l'assicurato debba rispondere.» (documento 7)
  • La copertura opera anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1900 c.c. (sinistri causati con dolo o colpa grave)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilita dei committenti)
  • Artt. 10-11 D.P.R. 1124/65 (regresso INAIL)
  • Art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro)
CL12 — [RCO] Lavoratori Somministrati e Autonomi Presente
Sintesi tecnica
Estensione della qualifica di prestatori di lavoro ai soggetti parasubordinati, lavoratori distaccati, somministrati, studenti, allievi, borsisti, tirocinanti e lavoratori non subordinati che prestano mansioni per conto dell'assicurato.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000, lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati come definiti nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e eventuali successive modifiche. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato.»
Come opera
  • La copertura comprende lavoratori parasubordinati, lavoratori distaccati e personale somministrato.«lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000, lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati come definiti nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e eventuali successive modifiche.» (documento 7)
  • Vengono equiparati ai dipendenti studenti, tirocinanti e lavoratori non dipendenti che operano per conto dell'assicurato.«L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione […] Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015 (somministrazione di lavoro)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilita dei committenti)
CL27 — [RCO] Esonero Denuncia Nominativa dei Prestatori Presente
Sintesi tecnica
Assenza di obbligo di preventiva indicazione nominativa dei prestatori, basandosi la copertura e la determinazione del premio sul monte retribuzioni complessivo e sulle fatture di lavoro interinale soggette a regolazione annuale a consuntivo.
Testo di polizza (documento 7, pag. 19)
«A TALE SCOPO, ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DI OGNI PERIODO ANNUO DI ASSICURAZIONE O DELLA MINOR DURATA DEL CONTRATTO, L'ASSICURATO DEVE FORNIRE PER ISCRITTO ALLA SOCIETÀ I DATI NECESSARI e cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso o non compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; - del volume affari o degli altri elementi variabili contemplati nella polizza.»
Come opera
  • Il contraente trasmette a consuntivo i dati complessivi delle retribuzioni lorde del personale e gli altri elementi variabili senza obbligo di denuncia nominativa preventiva.«A TALE SCOPO, ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DI OGNI PERIODO ANNUO DI ASSICURAZIONE O DELLA MINOR DURATA DEL CONTRATTO, L'ASSICURATO DEVE FORNIRE PER ISCRITTO ALLA SOCIETÀ I DATI NECESSARI e cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso o non […]» (documento 7)
CL14 — [RCP] Oggetto e Ambito della Copertura Presente
Sintesi tecnica
La garanzia tiene indenne l'Assicurato dai risarcimenti per danni involontariamente causati a terzi da prodotti, limitatamente a morte, lesioni personali e deterioramento di cose.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 30)
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da prodotti. […] Quanto sopra limitatamente a danni a terzi per: morte, lesioni personali, distruzioni, deterioramento di cose.»
Come opera
  • La garanzia indennizza i risarcimenti per danni causati a terzi limitatamente a eventi di morte, lesioni personali e deterioramento di cose.«Quanto sopra limitatamente a danni a terzi per: morte, lesioni personali, distruzioni, deterioramento di cose.» (documento 7)
  • I danni da interruzione o sospensione di attività sono compresi solo se conseguenti a sinistro indennizzabile e richiamati con limite in scheda.«L'assicurazione comprende, se richiamata nella scheda di polizza la voce Sospensione e/o interruzione di attività RCP con indicazione del relativo limite di indennizzo, altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 114-127 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
  • Dir. (UE) 2024/2853 (responsabilità per danno da prodotti difettosi, software compreso, per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026)
Clausole con perimetro pieno (8)
CL01 — [RCT] Oggetto e Ambito della Copertura · Presente
Sintesi tecnica
La polizza tiene indenne l'assicurato di quanto dovuto a titolo di risarcimento per danni a terzi cagionati per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, inclusi i fatti dolosi di persone delle quali debba rispondere.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.»
Come opera
  • La società indennizza le somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per danni a terzi consistenti in morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni cagionati a terzi per […]» (documento 7)
  • La copertura include la responsabilità civile imputabile per fatto doloso commesso da persone delle quali l'assicurato sia chiamato a rispondere.«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.» (documento 7)
  • Non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore.«NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.: a) IL LEGALE RAPPRESENTANTE, IL SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, L'AMMINISTRATORE.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilita civile)
  • Art. 1910 c.c. (assicurazione presso piu assicuratori)
CL08 — [RCT] RC Committenza / Subappaltatori · Presente
Sintesi tecnica
L'assicurazione include la responsabilità imputabile all'assicurato committente per danni causati a terzi da ditte subappaltatrici o appaltatrici durante l'esecuzione dei lavori.
Testo di polizza (documento 7, pag. 28)
«Premesso che l'Assicurato può subappaltare propri lavori, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori. […] La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all’attività indicata nella Scheda di Copertura»
Come opera
  • È assicurata la responsabilità che ricada sull'assicurato per i danni provocati a terzi da imprese subappaltatrici nell'esecuzione dei lavori.«è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1655 c.c. (appalto)
  • Art. 1656 c.c. (subappalto)
  • Art. 2049 c.c. (committenti)
CL31 — [RCT] Committenza Auto e Veicoli dei Dipendenti · Presente
Sintesi tecnica
Estensione della responsabilità civile verso terzi alla committenza di autovetture, ciclomotori e motocicli condotti da soggetti di cui l'assicurato si avvalga, purché i veicoli non siano di sua proprietà né allo stesso intestati, locati o concessi in usufrutto, compresi i danni cagionati ai soggetti terzi trasportati.
Testo di polizza (documento 7)
«L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da persone della cui opera questi si avvalga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.»
Come opera
  • La copertura include i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati a bordo dei veicoli.«La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilita dei committenti)
1 affermazione omessa: citazione non verificata sul documento
CL09 — [RCO] Oggetto e Ambito della Copertura · Presente
Sintesi tecnica
Copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sia per le azioni di rivalsa e regresso previdenziali sia per il risarcimento dei danni civilistici eccedenti o non indennizzati dalla disciplina obbligatoria, applicata a dipendenti, parasubordinati, distaccati e somministrati.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile: - ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23/2/2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000. - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e D.Lgs. 23/2/2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000, lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati come definiti nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e eventuali successive modifiche.»
Come opera
  • L'assicuratore tiene indenne l'assicurato per il risarcimento di infortuni subiti dai prestatori di lavoro e parasubordinati sia per rivalse di legge sia per responsabilità civile complementare.«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), al netto della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza, quale civilmente responsabile: - ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124» (documento 7)
  • La garanzia verso i prestatori di lavoro è subordinata alla regolarità dell'assicurato rispetto agli obblighi assicurativi obbligatori.«L’Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 10-11 D.P.R. 1124/65 (T.U. INAIL, regresso e surroga)
  • Art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro)
CL11 — [RCO] Dolo e Colpa Grave (Datore di Lavoro e Dipendenti) · Presente
Sintesi tecnica
Inclusione espressa dei sinistri causati da colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone di cui l'assicurato debba rispondere, oltre alla copertura della responsabilità per fatto doloso dei propri collaboratori e dipendenti.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere. […] Devono altresì intendersi assicurati i sinistri causati da colpa grave, dell'assicurato e/o del contraente e/o persone delle quali l'assicurato debba rispondere.»
Come opera
  • La polizza assicura espressamente i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone di cui debba rispondere.«Devono altresì intendersi assicurati i sinistri causati da colpa grave, dell'assicurato e/o del contraente e/o persone delle quali l'assicurato debba rispondere.» (documento 7)
  • La copertura opera anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.«L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e non di persone delle quali debba rispondere.» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Art. 1900 c.c. (sinistri causati con dolo o colpa grave)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilita dei committenti)
  • Artt. 10-11 D.P.R. 1124/65 (regresso INAIL)
  • Art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro)
CL12 — [RCO] Lavoratori Somministrati e Autonomi · Presente
Sintesi tecnica
Estensione della qualifica di prestatori di lavoro ai soggetti parasubordinati, lavoratori distaccati, somministrati, studenti, allievi, borsisti, tirocinanti e lavoratori non subordinati che prestano mansioni per conto dell'assicurato.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 22)
«lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000, lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati come definiti nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e eventuali successive modifiche. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato.»
Come opera
  • La copertura comprende lavoratori parasubordinati, lavoratori distaccati e personale somministrato.«lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5) del D.Lgs. n.38/2000, lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati come definiti nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e eventuali successive modifiche.» (documento 7)
  • Vengono equiparati ai dipendenti studenti, tirocinanti e lavoratori non dipendenti che operano per conto dell'assicurato.«L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione […] Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015 (somministrazione di lavoro)
  • Art. 2049 c.c. (responsabilita dei committenti)
CL27 — [RCO] Esonero Denuncia Nominativa dei Prestatori · Presente
Sintesi tecnica
Assenza di obbligo di preventiva indicazione nominativa dei prestatori, basandosi la copertura e la determinazione del premio sul monte retribuzioni complessivo e sulle fatture di lavoro interinale soggette a regolazione annuale a consuntivo.
Testo di polizza (documento 7, pag. 19)
«A TALE SCOPO, ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DI OGNI PERIODO ANNUO DI ASSICURAZIONE O DELLA MINOR DURATA DEL CONTRATTO, L'ASSICURATO DEVE FORNIRE PER ISCRITTO ALLA SOCIETÀ I DATI NECESSARI e cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso o non compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; - del volume affari o degli altri elementi variabili contemplati nella polizza.»
Come opera
  • Il contraente trasmette a consuntivo i dati complessivi delle retribuzioni lorde del personale e gli altri elementi variabili senza obbligo di denuncia nominativa preventiva.«A TALE SCOPO, ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DI OGNI PERIODO ANNUO DI ASSICURAZIONE O DELLA MINOR DURATA DEL CONTRATTO, L'ASSICURATO DEVE FORNIRE PER ISCRITTO ALLA SOCIETÀ I DATI NECESSARI e cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso o non […]» (documento 7)
CL14 — [RCP] Oggetto e Ambito della Copertura · Presente
Sintesi tecnica
La garanzia tiene indenne l'Assicurato dai risarcimenti per danni involontariamente causati a terzi da prodotti, limitatamente a morte, lesioni personali e deterioramento di cose.
Testo di polizza (ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, pag. 30)
«La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da prodotti. […] Quanto sopra limitatamente a danni a terzi per: morte, lesioni personali, distruzioni, deterioramento di cose.»
Come opera
  • La garanzia indennizza i risarcimenti per danni causati a terzi limitatamente a eventi di morte, lesioni personali e deterioramento di cose.«Quanto sopra limitatamente a danni a terzi per: morte, lesioni personali, distruzioni, deterioramento di cose.» (documento 7)
  • I danni da interruzione o sospensione di attività sono compresi solo se conseguenti a sinistro indennizzabile e richiamati con limite in scheda.«L'assicurazione comprende, se richiamata nella scheda di polizza la voce Sospensione e/o interruzione di attività RCP con indicazione del relativo limite di indennizzo, altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole» (documento 7)
Norme della clausola (dal catalogo)
  • Artt. 114-127 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
  • Dir. (UE) 2024/2853 (responsabilità per danno da prodotti difettosi, software compreso, per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026)

6. Premio

6.1 — Base di calcolo del premio

Il premio dipende dal parametro tariffario applicato dalla compagnia; le partite tariffarie, se presenti, sono dettagliate più avanti.

Polizza A — [DATO_OSCURATO_3]
Frazionamento
Semestrale
Base di calcolo
Fatturato
Valore del parametro
Non determinato
Tasso
Non dichiarato
Partite
FATTURATO NO USA/CAN/MEX: base € 30.000.000,00, tasso 2,25 ‰, minimo € 67.500,00
FATTURATO USA-CAN-MEX: base € 1.000.000,00, tasso 10 ‰, minimo € 10.000,00
Premio minimo
€ 77.500,00
Regolazione del premio
Sì

6.2 — Scomposizione del premio

Premio netto annuo
€ 77.500,00
Imposte annue
€ 18.968,12
Accessori annui
€ 7.750,00
Premio lordo annuo
€ 104.218,12

6.3 — Partite tariffarie

Partita [DATO_OSCURATO_3]
Base Tasso Premio minimo Premio calcolato
FATTURATO NO USA/CAN/MEX € 30.000.000,00 2,25 ‰ € 67.500,00 € 67.500,00
FATTURATO USA-CAN-MEX € 1.000.000,00 10 ‰ € 10.000,00 € 10.000,00

7. Andamento sinistri

7.1 — Loss ratio storico per sezione

Annualità [DATO_OSCURATO_3]
Premio imponibile Sinistri RCT Sinistri RCO Sinistri RCP Totale sinistri Loss ratio
2024 € 97.949,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 3,6 %
2025 € 94.687,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 31,7 %
2026 € 85.250,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 99,7 %
Indicatore [DATO_OSCURATO_3]
Loss ratio aggregato sulle annualità calcolabili 42,6 % (3 annualità su 3)
Loss ratio aggregato42,6 %3 annualità su 3
Assorbimento del premioannualità calcolabili
2024
Sinistri € 3.500,00Premio € 97.949,00
3,6 %
2025
Sinistri € 30.000,00Premio € 94.687,00
31,7 %
2026
Sinistri € 85.000,00Premio € 85.250,00
99,7 %

7.2 — Sinistri rilevanti

N. [DATO_OSCURATO_3]
Anno Data Sezione Descrizione Riservato Pagato Stato Franchigia
1 2024 14/03/2024 RCT Danneggiamento auto dipendente € 0,00 € 3.500,00 Chiuso € 1.000,00
2 2025 22/09/2025 RCP Corrosione Copparuota [DATO_OSCURATO_6] € 30.000,00 € 0,00 Aperto € 10.000,00
3 2026 05/02/2026 RCP Vernice difettosa su volanti [DATO_OSCURATO_5] € 25.000,00 € 0,00 Aperto € 10.000,00
4 2026 17/04/2026 RCP Difetti estetici su volanti [DATO_OSCURATO_7] € 60.000,00 € 0,00 Aperto € 10.000,00

8. Punti di attenzione tecnici

8.1 — Punti di attenzione

R01 — Regime claims made RCP privo di data di retroattività
Punto di attenzione tecnico
La sezione RCP opera in regime claims made con decorrenza 31/12/2025 e scadenza 31/12/2026, ma la retroattività risulta non prevista nei dati di polizza. La garanzia postuma è fissata a 12 mesi per le richieste conseguenti a circostanze note denunciate. Le sezioni RCT ed RCO operano invece su base insorgenza del fatto.
Opzioni disponibili sul mercato
Sul mercato sono disponibili formulazioni che concedono una retroattività convenzionale illimitata o pari a un numero definito di anni, oltre a periodi di garanzia postuma decennale o estesa per cessazione di attività.
Riferimenti: Art. 1917, comma 1, c.c.
R02 — Limitazioni ed esclusioni per esposizione USA e Canada
Punto di attenzione tecnico
A fronte di un fatturato di € 1.000.000,00 verso USA, Canada e Messico, la garanzia esclude i danni punitivi ed esemplari e l'inquinamento da prodotto. Per tali territori le spese di difesa sono incluse nel massimale di € 5.000.000,00 ed è previsto uno scoperto del 10 % con minimo di € 15.000,00 e massimo di € 50.000,00.
Opzioni disponibili sul mercato
Sul mercato sono reperibili estensioni territoriali con gestione delle spese legali in aggiunta al massimale entro il quarto stabilito dalla legge, nonché formulazioni che consentono la parziale copertura dei danni punitivi dove consentito dall'ordinamento applicabile.
Riferimenti: Art. 1917, comma 3, c.c.
R03 — Danni al prodotto finito con franchigia non determinata
Punto di attenzione tecnico
Per l'attività di fornitura di elementi per l'industria automobilistica, la garanzia per danni al prodotto finito è operante con sottolimite di € 3.000.000,00 rispetto al massimale di € 5.000.000,00. Il valore della franchigia non risulta determinato nei documenti contrattuali esaminati.
Opzioni disponibili sul mercato
Sul mercato sono ordinari testi contrattuali che indicano puntualmente la franchigia applicabile, in valore fisso o percentuale con minimo ed eventuale massimo per evento.
R04 — Dati di premio e sinistrosità 2026 non determinabili
Punto di attenzione tecnico
Un'appendice datata 08/06/2026 modifica il premio, rendendo non determinabile il valore annuo definitivo rispetto al dato precedente di € 104.218,12 lordi. Inoltre, per l'annualità 2026 il loss ratio non è calcolabile poiché il valore pagato del sinistro numero 3 non è indicato nei dati.

8.2 — Obblighi dell'assicurato

Obbligo [DATO_OSCURATO_3]
Obbligo di pagamento della prima rata di premio entro il termine pattuito a pena di sospensione della garanzia. entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del periodo di assicurazione
Obbligo di comunicare per iscritto le altre assicurazioni esistenti o stipulate per il medesimo rischio. Nessun termine scritto
Obbligo di comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio. Nessun termine scritto
Obbligo di avviso di sinistro per la sezione RCT/O. entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza
Obbligo di avviso di sinistro per la sezione RC Prodotti. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza
Obbligo dell'assicurato di collaborare alla gestione delle vertenze e comparire in giudizio. Nessun termine scritto
Obbligo di fornire per iscritto i dati per la regolazione annuale del premio. entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto
Obbligo di pagamento delle differenze attive risultanti dalla regolazione del premio. nei 30 giorni dalla relativa comunicazione
Obbligo di comunicazione tempestiva delle circostanze suscettibili di dar luogo a richiesta di risarcimento in RCP. non appena possibile e durante il periodo d'assicurazione
Divieto di pubblicizzare o comunicare la garanzia di ritiro e rimpiazzo prodotti senza autorizzazione a pena di decadenza. Nessun termine scritto

9. Riferimenti normativi